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Gruppo Clima è un'azienda dinamica, in continua evoluzione ed espansione, processo possibile solo grazie al costante aggiornamento e al continuo perfezionamento in materia di normative, procedure di lavoro, nuove tecnologie e in generale a tutto cià che ruota attorno settore imprenditoriale e dell'impiantistica residenziale e industriale su riscaldamento o raffreddamento. Per questo abbiamo deciso di scrivere in questa sezione tante informazione utili anche ai nostri clienti per tenerli sempre informati su tutto quello che è il mondo Gruppo Clima.

CRITER: CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il 1° giugno 2017 sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento regionale 3 aprile 2017 n1. "Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.", emanato ai sensi dell’art.25-quater della Legge regionale n.26 del 23 dicembre 2004. I
Il regolamento disciplina e rende informi a livello regionale:
- Le condizioni e i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- Le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione e le relative responsabilità;
- Il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- Il sistema di accreditamento dei soggetti a cui assegnare le attività di accertamento e di ispezione;
- I criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (Criter). Il sistema prevede anche la targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto;
- le modalità per la riscossione del contributo, denominato “bollino calore pulito”

 

COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO?

 

Il libretto di impianto
Gli impianti termici devono essere muniti un “Libretto di impianto per la climatizzazione” che costituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto.
I libretti di impianto ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione inerenti l’impianto medesimo.
Il responsabile di impianto è tenuto a richiedere all’impresa manutentrice la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, il Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all’installatore tutti i relativi dati fra i quali i consumi, i riferimenti catastali dell’immobile, i codici PDR e POD presenti sulla bolletta del gas.

 

Targatura degli impianti termici
Oltre alla registrazione del relativo libretto, è anche obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall’applicativo informatico CRITER. La targatura dell’impianto viene effettuata dall’installatore o manutentore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto.

 

Controllo di efficienza energetica
per legge è obbligatorio realizzare periodicamente (con scadenze indicate dal Regolamento) un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza.
Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, il manutentore effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica: il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.

 

Il bollino "Calore Pulito"
Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, delle attività di accertamento e di ispezione, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del “Bollino Calore Pulito”, applicato con modalità uniformi su tutto il territorio regionale e diversificato in base alla potenza degli impianti. Il “Bollino Calore Pulito” è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel CRITER.

 

SANZIONI
Ricordiamo le principali sanzioni previste dal Regolamento, nel caso di mancato rispetto delle relative disposizioni. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.
1. l’assenza del libretto di impianto dopo i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell’installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
2. il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all’ultima scadenza, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;
3. il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del generatore nei casi in cui sia rilevato un rendimento inferiore ai limiti di norma e non recuperabile con interventi sul generatore esistente, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.
4. la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, così come il suo mancato invio alla Regione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell’installatore o del manutentore.

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