Dal 1° giugno 2017 è in vigore il nuovo Regolamento Regionale su conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici oltre ad essere entrato in funzione il Catasto Regionale Impianti Termici dell’Emilia Romagna (CRITER).
Il CRITER, è un sistema informativo che costituisce un archivio informatico, gestito dalla Regione e nel quale dovranno essere inseriti i dati relativi a tutti agli impianti di riscaldamento di potenza maggiore di 10 kW presenti sul territorio. Questa nuova banca dati raggruppando così le informazioni di consumo ed efficienza degli impianti termici attivi a uso abitativo, consentirà alla Regione di disporre di informazioni dettagliate, precise e sempre aggiornate.
Questa grande quantità di dati fornirà elementi importanti agli Enti anche per pianificare attività o intervenire attraverso incentivi e normative atte a ridurre i consumi e le emissioni inquinanti per favorire l’efficientamento e il risparmio energetico oltre che la salvaguardia ambientale.
La registrazione al CRITER è obbligatoria ed i vari soggetti interessati da questa normativa (che si tratti di responsabili d’impianto, ispettori o manutentori) sono tenuti a rispettare ognuno determinati ruoli, obblighi e compiti specifici rispetto al CRITER:
Imprese di installazione e manutenzione, dovranno accedervi per il caricamento dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché la consultazione e l’estrazione e dei dati relativi agli impianti di propria competenza.
Ispettori, incaricati della attività di accertamento ed ispezione, vi effettueranno il caricamento dei rapporti di ispezione nonché la consultazione e l’estrazione dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni.
Responsabili di impianto, o Terzi responsabili accederanno per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza (es. cambio nominativo responsabile impianto).
Il Responsabile di impianto
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile di impianto dell'impianto termico.
Il Responsabile dell'impianto termico si determina a seconda della condizione abitativa:
- il proprietario: nel caso di singole unità immobiliari residenziali non locate.
- l'inquilino: in caso di singole unità immobiliari residenziali occupate a qualsiasi titolo (es. affitto).
- l'amministratore di condominio: in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio.
- il proprietario o il legale rappresentante: nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un Terzo responsabile che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e che generalmente si tratta di un'impresa specializzata nell'installazione e manutenzione degli impianti termici che in questo caso a seguito dell’assunzione di tale incarico risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.
La delega ad un Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato esclusivamente a questo.
Il manutentore degli impianti
Deve essere un tecnico appartenente ad una ditta abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per la specifica tipologia di impianto, a svolgere le operazioni di manutenzione dell'impianto termico a seconda del tipo di intervento.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere inoltre certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti in questione devono essere in possesso, oltre al riconoscimento della qualifica artigiana in caso di artigiani, di requisiti tecnico-professionali specifici richiesti per i lavori da realizzare:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 7 settembre 2011;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Le imprese alle quali sono stati riconosciuti questi requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992.
Noi di Gruppo Clima siamo certificati secondo tutte le normative in vigore, anche le più recenti, e siamo in grado di effettuare ogni tipo di controllo, installazione e manutenzione su impianti di riscaldamento e condizionamento sia residenziale che industriale e operiamo nel territorio delle province di Bologna, Ferrara e Modena.
Ricordate che per non rischiare sanzioni o malfunzionamenti a volte anche pericolosi è sempre bene affidarsi a professionisti del settore certificati e rispettare le scadenze previste per gli interventi di manutenzione e controllo.
Per un preventivo di manutenzione o assistenza periodica del vostro impianto non esitate a contattarci, saremo lieti di aiutarvi nella scelta della soluzione migliore per le vostre esigenze.